Una sentenza della Cassazione stabilisce che sulle auto immatricolate non è più possibile usare la targa di prova. Ciò rappresenta senza dubbio un problema per officine e concessionarie che la usano per vetture in riparazione o in conto vendita.
La sentenza stabilisce che se l’auto è immatricolata non è legittimo l’utilizzo della targa prova di conseguenza la copertura assicurativa della polizza dovrà essere quella del veicolo già immatricolato mentre quella della targa prova non copre alcun danno. La decisione pone fine ad un dubbio perpetuo, dove da un lato il ministero dell’Interno ne vietasse l’uso su veicoli immatricolati; dall’altra il ministero dei Trasporti era più possibilista. Ora la Cassazione pone la parola fine alla “discussione”. La Suprema Corte precisa che “la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente sana, la mancanza di carta di circolazione e, quindi, di immatricolazione, ma non sana, né la mancanza di revisione né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita. In entrambi i casi, il presupposto è che non ci sia la carta di circolazione. La targa prova rappresenta, in definitiva, una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con Carta di circolazione e immatricolazione, la deroga non è funzionale allo scopo”.