Forse non tutti sono a conoscenza del fatto che l’uso della cosiddetta targa prova è cambiato. È consuetudine utilizzare la targa prova per circolare con veicoli targati sprovvisti di assicurazione. Apporre il targhino, era il modo più facile per circolare su strada “senza assicurazione”. Ma una sentenza della Cassazione dello scorso agosto ha stabilito che tutte queste “abitudini” sono vietate dal codice della strada e per questo passibili di sanzione.
La targa prova nacque per dare la possibilità ai costruttori di svolgere prove tecniche e collaudi sui veicoli prima dell’immatricolazione. È quindi a tutti gli effetti un sostituto della carta di circolazione e, proprio come previsto dal codice della strada, può essere utilizzata solo se il veicolo non è ancora immatricolato.
La sentenza della Cassazione mette un punto fermo ad una situazione “scabrosa” che dura da anni e anni tra ministeri, stabilendo che possono circolare con la targa prova solo i veicoli non ancora immatricolati. Nel caso di veicoli usati sprovvisti di assicurazione, la responsabilità civile e penale ricade sul conducente. In altre parole, per poter circolare con un veicolo occorre avere un’assicurazione attiva, pena un ammenda di oltre 800 euro.
Intanto qualcosa si muove. In attesa che il Governo approvi il Regolamento preparato dal ministero dei Trasporti che consentirà esplicitamente l’uso della targa prova sui veicoli già targati, in Parlamento la deputata di Italia Viva Sara Moretto ha presentato un ordine del giorno approvato dalla Camera. Bisogna ricordare, però, che esso non ha nessun vincolo normativo ma impegna l’esecutivo a fare chiarezza sull’argomento per consentire la circolazione con targa prova su veicoli già immatricolati per le officine di riparazione e trasformazione”. Non dimenticate:
fino a quando non verrà fatta chiarezza non è consentito l’uso della targa prova su veicoli già immatricolati.